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WADA Statement on Alex Schwazer Case

Italian version follows

Segue la versione in Italiano

In light of questions that the World Anti-Doping Agency (WADA) continues to receive from the media and other stakeholders concerning the case of Italian race walker, Alex Schwazer, WADA wishes to share the following statement, which re-confirms its position on this matter (including its 18 February 2021 statement) and addresses some key questions of this case.

On 18 February, an investigating judge in Bolzano, Judge Walter Pelino, made a series of accusations against World Athletics, the anti-doping laboratory in Cologne, and WADA. These were not findings in a judgment rendered after a trial of those three bodies, in which they had been properly confronted with the accusations and given a full and fair opportunity to defend themselves. Instead, they were made in a pre-trial decree issued by the investigating judge in criminal proceedings relating to Alex Schwazer. Nor does WADA, World Athletics, or the Cologne laboratory have any right of appeal against these accusations.  

The lack of fairness and due process is obvious. WADA is therefore forced to defend itself publicly, so that fair-minded observers can understand the true facts and make their own assessment. It would take many pages to correct all of the mistakes and misunderstandings in the investigating judge’s decree. In this statement, therefore, WADA addresses only the central accusation, namely that Mr. Schwazer was framed by spiking his urine sample with synthetic testosterone.

Mr. Schwazer’s anti-doping rule violations

Mr. Schwazer is a race walker from the Bolzano region of Italy who won gold in the men’s 50km race at the 2008 Olympic Games in Beijing. In July 2012, just before the London Olympics, Mr. Schwazer tested positive for EPO and was subsequently banned from sport for three and a half years. He was also prosecuted in Bolzano for doping (which is a crime in Italy), and entered into a plea bargain after admitting intentionally taking EPO and testosterone.

World Athletics had a further sample collected from Mr. Schwazer on 1 January 2016, as the end of his ban approached. The anti-doping laboratory in Cologne reported the sample negative for prohibited substances after initial routine testing. It detected testosterone in the sample, but the body produces some testosterone naturally (‘endogenously’), and there was nothing on the face of the screening results to indicate that the testosterone in Mr. Schwazer’s sample was synthetic.

However, the results of elite athletes are tracked over time in the Athlete Biological Passport system in order to identify suspicious profiles, and when the independent Athlete Passport Management Unit (APMU) at the anti-doping laboratory in Montreal reviewed Mr. Schwazer’s anonymized profile, it noticed that the steroid values in the January 2016 sample were inconsistent with the other steroid values in the profile. It therefore asked the Cologne laboratory to test the January 2016 sample again using a specific technique – isotope-ratio mass spectrometry (IRMS) – to determine whether the testosterone in the sample was natural or synthetic. The IRMS testing showed that the testosterone was synthetic (a fact that Mr. Schwazer has never disputed), and therefore Mr. Schwazer was charged with a second doping offence.

The Court of Arbitration for Sport (CAS) heard the case in July 2016. It rejected the various complaints that Mr. Schwazer made about the handling and testing of his sample, including his allegation that the sample must have been tampered with, and banned him for eight more years, the lengthy ban reflecting the fact that it was his second offence (CAS 2016/A/4707).

Criminal proceedings against Mr. Schwazer

WADA was involved neither in the collection of the sample from Mr. Schwazer in January 2016, nor in the Cologne laboratory’s initial testing of that sample, nor in the APMU’s request that the sample be re-tested using IRMS, nor in that subsequent re-testing. However, when criminal proceedings were opened against Mr. Schwazer in Bolzano after the CAS banned him for a second doping offence, WADA was invited to participate as an aggrieved party and offered its support to the Bolzano court. At no point was WADA told that it was being investigated for any alleged wrongdoing. Instead, the case was only about whether Mr. Schwazer should be prosecuted for doping under Italian criminal law.

The accusation that the sample was tampered with to frame Mr. Schwazer

The investigating judge was provided with urine left over from Mr. Schwazer’s 1 January 2016 sample, and ordered further testing of that sample, which confirmed that the urine contained only Mr. Schwazer’s DNA.

The investigating judge has now decided that an unidentified person secretly obtained a third party’s sample that contained synthetic testosterone, exposed it to ultra violet rays to remove all traces of that third party’s DNA, mixed it with Mr. Schwazer’s January 2016 urine sample, then heated the combined sample to increase the concentration of synthetic testosterone in the (combined) sample.

The key evidence the judge relies on to make that finding is the fact that one aliquot (portion) of Mr. Schwazer’s January 2016 B sample, when tested for DNA more than two years later, contained Mr. Schwazer’s DNA at a concentration of approximately 2,500 pg/µL. The court-appointed expert opined that, given degradation over time, at the time of collection the DNA concentration in the sample could have been as high as 18,969 pg/µL. The investigating judge decided that concentration was outside the range of DNA concentrations that would be seen in a healthy human such as Mr. Schwazer. He therefore concluded that the sample must have been spiked and concentrated in the manner described above.

In response, WADA notes the following:

  • Neither WADA, nor World Athletics, nor the Cologne laboratory, nor anyone else involved with the doping control in this case, had any plausible motive for committing such an outrageous act.
     
  • Mr. Schwazer transferred the urine that he provided on 1 January 2016 into two sealed glass bottles (A and B). There were no breaches in the external chain of custody of the sample (transportation from doping control to the laboratory) or in the internal chain of custody (within the laboratory). The CAS Panel found, after hearing witness testimony from the doping control officer who collected the sample as well as from the courier, that the transport of the sample from Racines (place of residence of Mr Schwazer) to Cologne (including the overnight storage in the offices of the sample collection agency in Stuttgart) occurred in a manner that protected its “integrity, identity and security”. The CAS Panel also found, based on a thorough examination of the Laboratory Documentation Package and witness evidence from the Cologne laboratory staff, that all the movements of the sample within the Cologne laboratory were “properly documented”. None of the witnesses relevant to the external or internal chain of custody was ever examined by Judge Pelino.
     
  • Mr. Schwazer’s January 2016 sample was anonymized, and so no one at the Cologne laboratory knew it belonged to him, either when they conducted the initial testing of the A sample, or when they conducted the IRMS testing of the A sample and found that the testosterone it contained was synthetic. Nor did anyone at the Montreal APMU know that the steroid profile they were looking at belonged to Mr. Schwazer when they saw an anomaly and requested the specific IRMS test.
     
  • The CAS Panel, which (unlike Judge Pelino) examined representatives of the Cologne and Montreal laboratories, specifically found that “no breach of the anonymity of the sample and of the anonymity of the Appellant occurred” and, in particular, that the Cologne laboratory staff “had no clue to whom the 1 January Sample belonged”.
     
  • Mr. Schwazer’s representatives were present in the Cologne laboratory in July 2016 for the opening of his B sample from January 2016 (the reserve sample). They confirmed that the sample seal was intact and there was no sign of tampering. The investigating judge notes that evidence emerged during the subsequent McLaren investigation that ‘magicians’ in the Russian secret service (FSB) had worked out how to open and close sealed sample bottles without leaving any trace. Apparently, Judge Pelino thinks that the (world-renowned) Cologne laboratory had also worked out how to do this, separately and independently from the FSB and was ready, willing, and able to do it to Mr. Schwazer’s sample so that it could be spiked with synthetic testosterone. What was the Cologne laboratory’s motivation to behave in this way? The investigating judge does not say. 
     
  • Furthermore, if the intent was to frame Mr. Schwazer, why spike his sample with a substance that would not be distinguishable, in routine testing, from endogenous testosterone? Why leave it to chance that the independent APMU would subsequently spot an anomaly in the steroid profile and call for IRMS testing of the January 2016 sample? Why not simply spike the sample with a well-known steroid that is not produced naturally and is detected easily (e.g. stanozolol), so that instant detection and an immediate charge was certain? 
     
  • As for the supposedly decisive evidence – the fact that the concentration of Mr. Schwazer’s DNA in a portion of his January 2016 B sample (projected to have been as high as 18,969 pg/µL at collection) was supposedly outside the normal range for healthy humans – in fact:
     
    • DNA concentrations in urine can vary widely, as urine is a waste product that collects DNA as it leaves the body, not a cellular substance like blood.
    • A concentration of 18,969 pg/µL is well within the range of DNA concentrations found in healthy humans. For example, the Lausanne anti-doping laboratory provided evidence that it had found DNA in an athlete’s sample at a concentration in excess of 25,000 pg/µL.
    • The DNA concentration found in a sample collected from Mr. Schwazer in July 2016 was 14,013 pg/µL, notwithstanding that that DNA was measured in October 2017, i.e., more than 15 months after the sample was collected, and therefore after having degraded from its original amount.
    • For these and other reasons, three independent experts provided clear and unequivocal opinions in the Bolzano proceedings that the DNA concentration in Mr. Schwazer’s January 2016 sample was not abnormal.
  • The investigating judge chose to disregard all of this evidence. For example, he suggested that the Lausanne laboratory’s evidence had not been properly filed with him or the court-appointed expert, even though that expert referred to the Lausanne evidence in his first report. This sort of approach is possible when you are not conducting a trial and do not have to follow due process, or to give the people you are accusing a full and fair opportunity to defend themselves and explain what is being missed. But it does not lead to reliable or well-founded accusations.

Conclusion

WADA is shocked that the investigating judge would see fit to issue a decree making these very serious accusations without first giving WADA or the other parties an adequate opportunity to defend themselves. That is not due process. WADA utterly rejects the allegations made against it by the investigating judge. So too will any fair-minded observer who is prepared to listen objectively to all of the evidence.

 

 

comunicato stampa il caso alex schwazer

Alla luce delle domande che la World Anti-Doping Agency (WADA) continua a ricevere dai media e da altre parti interessate riguardo al caso del marciatore italiano Alex Schwazer, la WADA desidera condividere la seguente dichiarazione, ad ulteriore conferma della propria posizione su questo argomento (già espressa col proprio comunicato del 18 febbraio 2021), e affrontare alcune questioni chiave del caso.​

Il 18 febbraio 2021, il Giudice delle Indagini Preliminari di Bolzano, il dottor Walter Pelino, ha formulato  una serie di accuse contro World Athletics, il laboratorio antidoping di Colonia e la WADA. Tali accuse non erano contenute in una sentenza che decideva un processo penale, condotto nel rispetto del principio dell’equo processo, nei confronti delle tre organizzazioni, ma nell’ordinanza di archiviazione del procedimento penale contro Alex Schwazer. Né la WADA, né World Athletics, né il laboratorio di Colonia hanno alcun diritto di appello contro queste accuse.

La carenza di equità e di un giusto processo è evidente. Per questo motivo, la WADA si vede costretta a difendersi pubblicamente, in modo che osservatori imparziali possano conoscere la realtà dei fatti e trarre le loro autonome conclusioni. Servirebbe un documento ben più ampio per correggere gli errori e i fraintendimenti contenuti nell’ordinanza del GIP. Con questa nota, WADA intende reagire solo all'accusa principale, secondo la quale il signor Schwazer sarebbe stato incastrato tramite l’inquinamento del suo campione di urina con del testosterone sintetico.

La violazione delle norme antidoping compiuta dal signor Schwazer

Schwazer è un marciatore di Bolzano che ha vinto la medaglia d’oro nella 50 km maschile alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Nel luglio 2012, poco prima delle Olimpiadi di Londra, Schwazer è risultato positivo all'EPO ed è stato quindi squalificato dalle attività sportive per tre anni e mezzo. A causa di tale infrazione, Schwazer è stato anche processato presso il Tribunale Penale di Bolzano per doping (un reato secondo la legge italiana), con condanna patteggiata a seguito della sua ammissione di aver assunto EPO e testosterone.

La World Athletics ha sottoposto Alex Schwazer a un controllo a sorpresa il 1° gennaio 2016, poco tempo prima della fine della squalifica. In seguito ai primi test di routine, condotti dal laboratorio antidoping di Colonia, il campione dell’atleta ha prodotto inizialmente esito negativo per quanto riguarda la presenza di sostanze illecite. L’analisi ha rilevato la presenza di testosterone, ma il corpo umano produce naturalmente testosterone ('endogeno'), e dai risultati dello screening non vi era indice che il testosterone nel campione del signor Schwazer fosse di origine sintetica.

Tuttavia, i risultati degli atleti di prima fascia vengono costantemente monitorati nel corso del tempo per identificare anomalie sospette tramite il sistema del passaporto biologico dell'atleta. Quando l'unità indipendente Athlete Passport Management Unit (APMU) presso il laboratorio antidoping di Montreal ha esaminato il profilo del signor Schwazer – presente sul database in forma anonima – ha notato che i valori steroidei nel campione del gennaio 2016 non erano in linea con gli altri valori del profilo dell’atleta. Ha quindi richiesto al laboratorio di Colonia di analizzare nuovamente il campione del gennaio 2016, utilizzando la più sofisticata tecnica della spettrometria di massa a rapporto isotopico (IRMS) per determinare se il testosterone nel campione fosse di origine endogena o sintetica. Il test IRMS ha dimostrato che il testosterone presente nel campione era sintetico (circostanza che il signor Schwazer non ha mai negato) e, per questo motivo, al signor Schwazer è stata contestata per la seconda volta l’illecita assunzione di sostanze dopanti.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha esaminato il caso nel luglio 2016 respingendo i vari reclami sottoposti dal signor Schwazer sulla gestione e l’analisi del suo campione, tra cui anche l’accusa di inquinamento del campione, e condannandolo a una sospensione di altri otto anni: una squalifica particolarmente lunga dettata dal fatto che si trattava della sua seconda infrazione (CAS 2016/A/4707).

Il procedimento penale contro il signor Schwazer

La WADA è rimasta estranea alla gestione e ai controlli del campione incriminato. Non ha infatti preso parte al controllo a sorpresa del gennaio 2016 e alle attività di prelievo del campione, ai successivi test effettuati dal laboratorio di Colonia su quel campione, alla richiesta dell'APMU che il campione fosse nuovamente analizzato utilizzando la tecnica IRMS e alla seconda analisi condotta con tale metodo. Quando è stato iniziato il procedimento penale nei confronti del signor Schwazer presso il Tribunale di Bolzano – in seguito alla seconda squalifica stabilita dal TAS – WADA è stata invitata a parteciparvi quale persona offesa e ha offerto il suo supporto alle indagini. In nessun momento è stato comunicato a WADA di essere lei stessa indagata per qualsivoglia illecito: infatti, il caso era volto a stabilire solamente se il signor Schwazer dovesse essere giudicato in sede penale per violazione della normativa antidoping.

L'accusa che il campione sia stato manomesso per incastrare il signor Schwazer

Il GIP ha ottenuto la disponibilità di parte del campione di urina di cui al prelievo effettuato ad Alex Schwazer il 1° gennaio 2016 e ha disposto analisi dello stesso campione, che hanno confermato che l’urina ivi presente contiene DNA del solo signor Schwazer.

Il GIP ha però ritenuto che una persona non identificata aveva segretamente ottenuto un campione di urina di una terza persona contenente testosterone sintetico, esponendolo a raggi ultravioletti per rimuovere tutte le tracce del DNA di questo soggetto terzo. Secondo il GIP, l’urina così ripulita delle tracce di DNA sarebbe stata mescolata con quella del campione del primo gennaio 2016 del signor Schwazer e il campione così ottenuto avrebbe subito un processo di riscaldamento al fine di aumentare la concentrazione del testosterone sintetico.

La principale argomentazione del giudice per pervenire a tali conclusioni consisterebbe nella circostanza che una parte dell’urina del campione B del prelievo del gennaio 2016, sottoposta a nuovi esami dopo oltre due anni dal prelievo originario, evidenzia un livello di concentrazione del DNA del signor Schwazer di circa 2.500 pg/µL. Il perito del Tribunale ha stimato che, a causa del degrado causato dalla conservazione del campione nel tempo, al momento del prelievo la concentrazione di DNA di quel campione potesse essere addirittura pari 18.969 pg/µL. Il GIP ha ritenuto che tale livello di concentrazione del DNA nell’urina fosse fuori dalla gamma di concentrazione di DNA presente nell’urina di in un individuo sano come il signor Schwazer e, per questo motivo, ha stabilito che il campione in questione dovesse essere stato contaminato e manipolato nel modo descritto sopra.

In risposta a tale teorizzazione, la WADA nota quanto segue:

  • WADA, né World Athletics, né il laboratorio di Colonia, né chiunque altro coinvolto nelle procedure di controllo anti-doping di questo caso aveva alcun movente plausibile per commettere un atto di tale natura.
  • Il signor Schwazer ha trasferito l'urina che ha fornito il 1° gennaio 2016 in due contenitori di vetro sigillati (A e B). Non ci sono state violazioni nella catena di custodia esterna del campione (nel trasporto dal controllo antidoping al laboratorio) o nella catena di custodia interna (nel laboratorio). Il TAS ha constatato, dopo aver ascoltato le testimonianze del funzionario del controllo antidoping che ha raccolto il campione e del corriere, che il trasporto del campione da Racines (luogo di residenza del signor Schwazer) a Colonia (compreso il deposito notturno negli uffici dell'agenzia di raccolta dei campioni a Stoccarda) è avvenuto in modo da proteggere la sua "integrità, identità e sicurezza". Il TAS ha inoltre riscontrato, sulla base di un esame approfondito del pacchetto di documentazione del laboratorio e delle testimonianze del personale del laboratorio di Colonia, che tutti i movimenti del campione all'interno del laboratorio di Colonia erano "adeguatamente documentati". Nessuno dei testimoni rilevanti per la catena di custodia esterna o interna è stato mai esaminato dal giudice Pelino.
  • Il campione del gennaio 2016 del signor Schwazer era anonimo, e quindi nessuno al laboratorio di Colonia poteva sapere che appartenesse all’atleta, sia durante il test iniziale del campione A, sia quando (in seguito al test IRMS del campione A) si è scoperta la natura sintetica del testosterone. Né nessuno all'APMU di Montreal poteva sapere che il profilo steroideo sotto esame appartenesse al signor Schwazer quando era rilevata l’anomalia ed era richiesto il test IRMS sul campione.
  • Il TAS, che (a differenza del GIP) ha interrogato i rappresentanti dei laboratori di Colonia e Montreal, ha specificamente riscontrato che "non si è verificata alcuna violazione dell'anonimato del campione e dell'anonimato del ricorrente" e, in particolare, che il personale del laboratorio di Colonia "non aveva alcun indizio sull'appartenenza del campione del 1° gennaio".
  • I rappresentanti del signor Schwazer si trovavano presso il laboratorio di Colonia nel luglio 2016 in occasione dell'apertura del campione B del gennaio 2016 (il campione per le controanalisi) e in quella sede hanno constatato e quindi dichiarato che il sigillo del campione era intatto e non c'erano segni di manomissione. Il GIP ha sottolineato come il Rapporto McLaren (sul doping di stato russo) abbia indicato che era stato riscontrato come “maghi” dei servizi segreti russi (FSB) avessero sviluppato la capacità di aprire e chiudere i contenitori sigillati dei campioni senza lasciare alcuna traccia. Sembrerebbe quindi che il GIP ritenga che il laboratorio di Colonia (di reputazione mondiale) abbia scoperto in modo indipendente (dall’FSB) come manomettere i contenitori e che sia stato disposto a farlo col campione del signor Schwazer in modo da inquinarlo con testosterone sintetico. Quale sarebbe stata la motivazione del laboratorio di Colonia per agire in questo modo? Il GIP non lo chiarisce. 
  • Inoltre, se l'intento era quello di incastrare il signor Schwazer, perché aggiungere al suo campione una sostanza che non sarebbe stata rilevabile con gli usuali test di routine? Perché lasciare che la scoperta del testosterone potesse avvenire solo a seguito del rilievo di un’anomalia da parte dell'APMU e di un successivo esame con tecnica IRMS? Perché non addizionare semplicemente il campione con uno steroide sintetico e facilmente rilevabile (ad esempio, lo stanozolol), in modo da provocare un semplice accertamento al primo test e così favorire un’accusa immediata e una sanzione certa? 
  • Per quanto riguarda la presunta prova decisiva – il fatto che la concentrazione del DNA dell’urina del signor Schwazer riscontrata nel suo campione B del gennaio 2016 (stimata nel valore di 18.969 pg/µL al momento della raccolta) avesse valori troppo elevati per un individuo sano – si desidera invece chiarire che:
    • Le concentrazioni di DNA nell‘urina possono variare sensibilmente, poiché l'urina è un prodotto di scarto dell’organismo che “raccoglie” il DNA quando lascia il corpo, non una sostanza cellulare come il sangue.
    • Una concentrazione di 18.969 pg/µL rientra nei valori di concentrazione di DNA trovati in altri individui sani. Per esempio, il laboratorio antidoping di Losanna ha dichiarato di aver riscontrato un livello di concentrazione del DNA superiore a 25.000 pg/µL in un campione di urina di un atleta.
    • La concentrazione di DNA trovata in un campione di urina del signor Schwazer in un controllo antidoping del giugno 2016 era di 14.013 pg/µL. Tale campione era stato misurato nell'ottobre 2017, a più di 15 mesi dal prelievo, ed aveva quindi subito gli effetti della degradazione temporale indicati dal perito.
    • Per queste e altre ragioni, tre esperti indipendenti nominati dalle persone offese durante il procedimento di Bolzano hanno fornito pareri scientifici chiari e inequivoci sul fatto che la concentrazione di DNA nel campione del gennaio 2016 del signor Schwazer non fosse fuori dalla norma.
  • Il GIP ha scelto di disattendere tutte queste prove. Per esempio, ha suggerito che alcune prove del laboratorio di Losanna non fossero state correttamente presentate né al giudice né al suo perito, anche se quest'ultimo ne aveva fatto espressa menzione nel suo primo rapporto. Questo è stato possibile solo in quanto non si è celebrato un processo, con le relative possibilità di contraddittorio e appello, che avrebbe dato alle persone (e alle entità) così accusate una piena ed equa opportunità di difendersi e spiegare eventuali mancanze. Un simile approccio non può condurre a conclusioni affidabili.

Conclusione

La WADA è sconcertata dal fatto che il GIP di Bolzano abbia ritenuto opportuno emettere un’ordinanza con accuse di tale gravità senza avere dato alcuna possibilità di replica e di difesa alla WADA o alle altre parti. Questo non è un equo processo. La WADA respinge completamente tutte le accuse mosse dal GIP a suo carico. Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungere qualsiasi osservatore imparziale che sia disposto ad esaminare tutte le prove con obiettività.